Una delle domande che ci viene posta più spesso in questo periodo riguarda l’aggiornamento biennale per i Preposti, così come previsto dalle recenti modifiche normative. In particolare, ci si chiede: “Se la formazione è stata fatta prima dell’entrata in vigore dell’obbligo biennale, quando parte il nuovo termine di aggiornamento? Alla scadenza originaria o prima?”
Facciamo chiarezza con un esempio concreto che ci è stato sottoposto da un nostro Cliente:
“Abbiamo formato i nostri Preposti a giugno 2022. La scadenza del quinquennio, secondo la normativa precedente, sarebbe stata giugno 2027. Con l’introduzione dell’obbligo di aggiornamento biennale, cosa cambia? La prossima scadenza è sempre nel 2027 oppure dobbiamo anticiparla? E, una volta arrivati al 2027, scatterà il nuovo aggiornamento biennale (quindi fino al 2029)?”
Cosa dice la normativa
Con l’Accordo-Stato Regioni del 17 aprile 2025 è stato confermato l’obbligo di aggiornamento biennale della formazione per i preposti.
L’obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo (ovvero il 24/05/2025), dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo e quindi entro il 24/05/2026.
Come comportarsi nella pratica
Nel caso specifico:
- Il preposto ha svolto la formazione a giugno 2022, quando era ancora in vigore l’obbligo di aggiornamento quinquennale.
- L’obbligo di aggiornamento biennale è stato introdotto successivamente, ma secondo il nuovo Accordo-Stato Regioni nella sezione che disciplina la formazione pregressa, precisa che in questo caso l’aggiornamento è da farsi entro il 24/05/2026.
- Il successivo aggiornamento andrà fatto entro maggio 2028, e così via ogni due anni.
Una precisazione ulteriore sulla periodicità di aggiornamento
Non dimentichiamoci che l’aggiornamento da normativa deve essere effettuato si con cadenza biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. A titolo esemplificativo ma non esaustivo per cambiamenti del contesto si intendono: cambiamenti del reparto, modifiche dei processi produttivi, organizzativi, ecc. .
In sintesi
Se i tuoi preposti hanno completato la formazione da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo ovvero prima del 24/05/2023, l’aggiornamento sarà da farsi entro il 24/05/2026. Diversamente, per i corsi fatti entro i 2 anni dall’entrata in vigore della norma, il corso verrà aggiornato dopo la sua scadenza naturale dei cinque anni.
Consiglio operativo: tieni traccia precisa delle date di formazione e inizia a programmare l’adeguamento al nuovo regime biennale per tempo, evitando sovrapposizioni o dimenticanze.
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