Estintori sui mezzi aziendali: quando sono obbligatori?

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Introduciamo l’articolo di oggi rifacendoci ad un quesito di un nostro Cliente:

“In relazione ai presidi antincendio, vi è l’obbligo di avere un estintore sui nostri mezzi aziendali? Qual è il riferimento normativo?”

Non esiste un obbligo categorico di installare degli estintori sui mezzi aziendali, anche se in alcuni casi può diventare necessario.
L’obbligo di estintori sui mezzi aziendali è una questione che crea non pochi dubbi alle imprese. La normativa infatti, a un prima lettura, può lasciare spazio a diverse possibili interpretazioni che richiedono ulteriore approfondimento per arrivare a una risposta definitiva valida per il singolo caso.

Partiamo dalla definizione di luogo di lavoro

Il primo punto da prendere il considerazione riguarda la definizione di luogo di lavoro del D.Lgs 81/08 e i relativi requisiti di sicurezza da rispettare al suo interno.

La definizione è fornita dall’Art. 62 del Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: “…si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro…”.

In particolare l’Art. 62 esclude alla lettera “b” del comma 2 i mezzi di trasporto, per cui possiamo dire senza dubbi che i mezzi di trasporto non sono considerati luoghi di lavoro.

Adesso bisogna comprendere se, anche non essendo dei luoghi di lavoro veri e propri, sono richieste delle misure di mitigazione del rischio in caso di incendio.

Disposizioni generali in caso di Emergenza

Il D.Lgs 81/08, nei suoi articoli: 43 comma 1 lettere “e” ed “e-bis” e 46 comma 2, esprime con chiarezza la necessità da parte del datore di lavoro di porre il lavoratore nella condizione di adottare misure per garantire, in caso di pericolo, la propria sicurezza e quella degli altri. Ciò comprende l’utilizzo di mezzi tecnici adeguati, quali gli estintori, altri materiali antincendio e il pacchetto medicale.

Per questa ragione sebbene i mezzi aziendali non sono annoverati tra i luoghi di lavoro, escludendo l’obbligo di estintori sui mezzi aziendali, ciò però non può essere inteso in termini assoluti e dipenderà dagli esiti della valutazione dei rischi. In certi casi potrebbe essere necessario avere almeno un estintore per poter intervenire rapidamente in caso di innesco di un principio di incendio.

E nei mezzi di trasporto persone?

Prendendo in esame la Circolare del 23 Marzo 2018 del Ministero dei Trasporti e del Ministero dell’Interno, che fa riferimento al D.M. 18 aprile 1977, tra altre prescrizioni di sicurezza, prevede che gli autobus, gli scuolabus e tutti gli altri complessi di autoveicoli per trasporto di persone in numero superiore a 9 oltre il conducente, durante la circolazione, debbano essere dotati di estintori portatili approvati e riconosciuti idonei all’impiego nei locali chiusi.

Per cui se il vs. mezzo trasporta più di 9 persone l’estintore è necessario per legge.

In conclusione

Se i mezzi aziendali sono omologati per il trasporto di più di 9 persone, allora l’obbligo di prevedere uno o più estintori è obbligatorio secondo la norma D.M. 18 aprile 1977.

Se invece i mezzi non rientrano nella prima casistica, l’obbligo non è assoluto, bisognerà valutare nell’ambito della valutazione dei rischi se ricorrano i casi per cui la presenza di un estintore è da ritenersi indispensabile in caso di necessità di intervento efficace volto a tutelare l’incolumità di se e di altri.

Chi ha scritto questo articolo​
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Raffaele De Simone

Una laurea in Tecniche della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro e più di 15 anni di esperienza nel settore. Competenze di Professional Organizer per essere ancora più performante e offrire ai clienti quel qualcosa che è in grado di fare la differenza.
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