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La valutazione dei rischi: come farla bene per evitare sanzioni

Una corretta valutazione dei rischi presenti nella propria azienda, è il primo passo verso un sistema di gestione della sicurezza che consenta di ridurre al minimo il numero di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, evitare sanzioni e problemi legali, contribuire a creare condizioni di benessere lavorativo.

Indice della guida

Cosa significa valutare i rischi aziendali?

Secondo la normativa vigente, per valutazione dei rischi si intende “la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata a individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.

Ogni azienda è diversa dall’altra, pertanto la valutazione del rischio non può essere “prodotta in serie” bensì deve essere “costruita” ad hoc per la realtà produttiva in oggetto, utilizzando i criteri, di tipo qualitativo e quantitativo, di valutazione del rischio forniti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Valutare un rischio presuppone che sia stato riconosciuto un determinato pericolo (es. carrello elevatore che può causare danni), determinati i lavoratori esposti al pericolo (carrellista, personale a terra) e i rischi conseguenti che possono derivare dalle condizioni di esposizione (es. rischio di ribaltamento, di investimento, caduta di carichi, etc.)

Esistono diverse metodiche per valutare un rischio ma alla fine il risultato utile è comprendere se il rischio è ritenuto accettabile oppure no e stimarne anche la gravità in modo da prevedere un piano di adeguamento e miglioramento, calibrato sulle effettive priorità di gestione del rischio. Un rischio alto avrà una priorità diversa da un rischio basso o medio e i tempi di intervento per minimizzare il rischio saranno di conseguenza più stretti.

Perché un’azienda è tenuta a fare la valutazione dei rischi?


La valutazione del rischio costituisce un obbligo di legge fondamentale previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008. Serve per stimare i rischi di un’attività lavorativa e adottare misure preventive e protettive soprattutto nei confronti dei lavoratori dipendenti.

Secondo l’articolo 17 del decreto 81/08 , detto anche “Testo Unico sulla Sicurezza”, il datore di lavoro non può delegare l’ attività di valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR. Questa previsione di legge chiarisce l’importanza data dal Legislatore a questo processo e il documento che ne consegue. In verità per la stesura del documento è ammesso che vi sia una collaborazione da parte di eventuali esperti esterni all’azienda, ma resta del datore di lavoro la responsabilità del processo.

Lo scopo ultimo del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è impedire che i lavoratori possano subire infortuni o malattie professionali, attraverso una mappatura preventiva e una adeguata gestione dei rischi per la salute e sicurezza correlati al lavoro.

Inoltre, considerato che il rischio zero non esiste, non è da escludere l’utilità del documento in occasione di ispezioni a seguito di denunce di infortunio o malattia professionale quale prova che l’azienda e quindi l’imprenditore abbia fatto tutto il possibile per tutelare i propri dipendenti da possibili incidenti.

In definitiva il DVR oltre che un obbligo legale, se fatto bene, è uno strumento che protegge l’impresa da possibili reati perseguiti penalmente anche in relazione alla responsabilità delle persone giuridiche (decreto legislativo 231/2001).

Su cosa si basa la valutazione dei rischi?

La Valutazione dei rischi come abbiamo detto è un processo di valutazione globale e documentata che si basa sulla consapevolezza preventiva dei rischi, ovvero prima che gli stessi malauguratamente abbiano dato luogo a effetti indesiderati a persone o cose.

La valutazione del rischio dovrà riguardare tutti i luoghi di lavoro anche quelli ad accesso sporadico, le attrezzature di lavoro impiegate, gli impianti, i prodotti chimici utilizzati o prodotti dai processi di lavorazione, i materiali movimentati, le fasi complementari (incluse le manutenzioni e le operazioni di pulizia) e le possibili interferenze.

Le corrette modalità per effettuare la valutazione dei rischi sono precisate dall’art 28 e 29 del decreto 81/08.

Nel processo di valutazione rischi è necessario oltre che opportuno il coinvolgimento delle figure aziendali per la sicurezza ovvero: il Datore di Lavoro, il Responsabile della Sicurezza (RSPP), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), eventuali Preposti. Questo lavoro di squadra è vitale per una corretta rappresentazione delle dinamiche aziendali e la scelta delle misure correttive più idonee e applicabili ai vari livelli dell’organizzazione.

L’output della valutazione dei rischi oltre che indicare i livelli di rischio residuo dopo l’adozione delle misure di sicurezza, porterà tra le altre cose alla definizione di:

  • un piano di adeguamento e miglioramento generale per quei rischi non ritenuti accettabili
  • un piano di consegna dei DPI in funzione dei rischi di mansione collegati
  • l’inventario dei rischi di mansione per una corretta informazione degli operatori
  • l’inventario dei rischi sanitari che il medico competente dovrà considerare per la definizione del protocollo sanitario
  • eventuali rimandi a procedure di sicurezza necessarie.

Il DVR in fondo come si evince è un documento molto concreto e operativo.

Redazione di un DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)

Come recita il comma 3 bis (D.Lgs. 81/08, articoli 28 e 29): 
In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto a effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

IL DVR riguarda la singola unità locale per cui in caso di aziende multi site, ovvero con più unità locali, dovrà provvedere per ogni sede alla valutazione dei rischi con un documento apposito. Il DVR deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

Inoltre la valutazione dei rischi deve essere immediatamente aggiornata qualora si verificassero modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori. Una rielaborazione del DVR è necessaria anche in caso di modifiche relative al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione, oppure anche a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione devono essere aggiornate. Nelle ipotesi suddette il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

Il nostro Team di professionisti, attraverso un check-up completo dei processi produttivi della tua attività, è in grado di elaborare una Valutazione dei Rischi dettagliata e coerente alla realtà aziendale, senza lasciare nulla al caso ed effettuando una sorta di “diagnosi anti-sanzione”, fondamentale nel tutelare la sicurezza dei lavoratori e utile per prevenire il rischio di sanzioni da parte degli Enti di controllo.