Cosa cambia con le ultime disposizioni
Dal 7 aprile 2026 è in vigore la Legge 11 marzo 2026, n. 34, che ha modificato il D.Lgs. 81/2008 introducendo l’art. 3, comma 7-bis secondo cui:
Per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
La mancata informativa rientra ora nel regime sanzionatorio dell’art. 55, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 81/2008: arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.708,61 a € 7.403,96 per la violazione dell’obbligo informativo di cui all’art. 3, comma 7-bis.
Cosa deve fare l’azienda
Per essere allineata, l’azienda deve:
- Predisporre o aggiornare l’informativa lavoro agile
Deve essere specifica per la modalità agile, non una generica informativa sulla sicurezza. (Vedi modello allegato). - Consegnarla almeno una volta l’anno
La consegna va fatta a:- lavoratore agile;
- RLS/RLST, se presente.
- Conservare prova della consegna
Firma cartacea, firma digitale, PEC, piattaforma con tracciamento, ricevuta e-mail o intranet riservata con accesso nominale e avviso al lavoratore. - Integrare l’informativa nell’accordo individuale di lavoro agile
L’accordo resta necessario, insieme alla comunicazione telematica al Ministero del Lavoro. - Effettuare la comunicazione obbligatoria di smart working
Per i datori privati, la comunicazione di inizio o proroga deve essere inviata entro 5 giorni dall’inizio della prestazione agile o dall’ultimo giorno comunicato prima della proroga. Per PA e agenzie di somministrazione, entro il giorno 20 del mese successivo. all’inizio della prestazione in modalità agile o, nel caso di proroga, dell’ultimo giorno del periodo comunicato prima dell’estensione del periodo. - Verificare formazione, sorveglianza sanitaria e idoneità VDT
L’informativa non sostituisce in modo assoluto tutti gli obblighi ordinari: formazione ex artt. 36-37, valutazione dei rischi, eventuale sorveglianza sanitaria per videoterminalisti, gestione attrezzature e procedure aziendali restano da presidiare.
Riferimenti bibliografici
- Legge 22 maggio 2017, n. 81. Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato;
- Lgs. 81/2008. Testo Unico Salute Sicurezza Lavoroall’art. 3 comma 7-bis.
- Legge 11 marzo 2026 n. 34 – Legge annuale sulle piccole e medie imprese
- Nota INL n. 780 del 15 aprile 2026 su prime indicazioni operative riguardo la Legge 11 marzo 2026 n. 34.
- Pagina ufficiale del Ministero del Lavoro – Smart working https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/smart-working/Pagine/default?utm_source=chatgpt.com
Credit
Immagine: https://confartigianatomarcatrevigiana.it/lavoro-agile-sanzioni-per-la-mancata-consegna-dellinformativa-sicurezza/


